Maggiori diritti dell’interessato in termini di privacy personale, ossia:
i titolari devono dichiarare agli interessati, in modo trasparente, le finalità del trattamento e le misure di protezione dei dati.
Maggiori doveri per le organizzazioni:
Il regolamento conferma che ogni trattamento di dati personali deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica; i titolari del trattamento dei dati sono tenuti a seguire un percorso di adeguamento alle norme, nel rispetto dei fondamenti di liceità del trattamento, che coincidono, in linea di massima, con quelli già previsti dal Codice privacy d.lgs. 196/2003 (consenso, adempimento obblighi contrattuali, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, ecc.).
Il titolare deve sempre poter dimostrare che è stato fatto tutto il possibile per evitare e prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni sensibili, fino anche all’autodenuncia se dovessero verificarsi violazioni o furti di archivi contenenti dati sensibili.
Il titolare è tenuto a:
- Fornire informazioni chiare agli interessati della raccolta dei dati.
- Evidenziare gli scopi dell’elaborazione e i casi di utilizzo.
- Definire i criteri di conservazione e di eliminazione dei dati.
- Proteggere i dati personali con misure di sicurezza appropriate.
- Avvalersi di un responsabile della protezione dei dati (per le organizzazioni di grandi dimensioni).
- Segnalare alle autorità eventuali violazioni.
- Conservare la documentazione dettagliata.
Formazione
- Obbligo di formare personale e dipendenti.
Cosa prescrive il nuovo regolamento?
- Dal momento in cui si raccolgono dati personali, la loro protezione e l’uso per il quale si raccolgono le informazioni devono essere dichiarate ed organizzate in modo chiaro; non sarà possibile raccogliere o gestire dati senza specificarne la finalità.
- Diritto all’oblio degli interessati: non possono essere detenute le informazioni una volta venuto meno lo scopo.
- Principio di responsabilità (accountability): non c’è un elenco minimo di precauzioni da prendere ma in caso di richiesta dell’autorità o della divulgazione non autorizzata dei dati personali occorre dimostrare di aver fatto il possibile per proteggerli in base ai mezzi disponibili.
- Sanzioni: fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato, comminate dall’autorità garante della privacy, e controlli da parte di Guardia di Finanza e tutte le forze di polizia.
Queste modifiche influenzeranno i processi organizzativi del business di aziende e professionisti e si applicano a tutti, dalle autorità pubbliche alle piccole e medie imprese.